La valutazione globale del rischio di confusione tra marchi deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.La società Calvin Klein chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 maggio 2009, causa T 185/07, con cui quest’ultimo ha confermato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) che ha riconosciuto la legittimità della domanda della società Zafra Marroquineros diretta alla registrazione del marchio denominativo CK CREACIONES KENNYA quale marchio comunitario.

La società Calvin Klein lamenta che il marchio in questione, registrato per le classi merceologiche 18 (Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria) e 25 (Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria), dovrebbe essere dichiarato nullo in quanto simile ad alcuni marchi anteriori appartenenti a Calvin Klein (si veda in particolare il marchio di seguito indicato) e idoneo perciò a generare un rischio di confusione per il pubblico.


Secondo il Tribunale, il rischio di confusione non sussisterebbe in quanto, nell’ambito della valutazione globale richiesta per questa analisi e che dev’essere fondata sull’impressione d’insieme prodotta dai segni tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, le parole «creaciones kennya» occupano una posizione molto più importante rispetto al gruppo di lettere «ck» e formano un’unità sintattica e concettuale che domina sull’insieme di detto marchio.

Secondo il Tribunale, l’elemento «creaciones kennya» possiederebbe un carattere distintivo certo per gli articoli di abbigliamento e gli accessori di moda. Nondimeno, secondo il Tribunale, dal punto di vista visivo, la mera rassomiglianza visiva tra l’elemento figurativo unico o predominante «ck» dei marchi anteriori e l’elemento «ck» del marchio richiesto a giudizio del Tribunale non è tale da poter creare una somiglianza visiva tra i marchi in conflitto, tenuto conto, da un lato, dell’impressione globale prodotta dal marchio CK CREACIONES KENNYA, e, dall’altrodella peculiare rappresentazione grafica che caratterizza i marchi anteriori, segnatamente la dimensione inferiore e la centratura della lettera «c» rispetto alla lettera «k».

La mancata somiglianza tra i marchi in questione risulterebbe anche sotto il profilo fonetico e concettuale (le parole «creaciones kennya», dalle quali trae origine il gruppo di lettere «ck», determinino una differenza concettuale in rapporto ai marchi anteriori).

La Corte di giustizia, investita della questione, conferma le argomentazioni del Tribunale di primo grado e il principio generale secondo il quale la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

I giudici precisano altresì che:

a) la somiglianza dei marchi in conflitto deve essere valutata dal punto di vista del consumatore medio, facendo riferimento alle caratteristiche intrinseche di tali marchi e non a circostanze relative al comportamento di chi chiede la registrazione di un marchio comunitario;

b) in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(Corte Giust. CE)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top