La firma della dichiarazione dei redditi spetta al contribuente o a chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La mancata sottoscrizione comporta la nullità della dichiarazione, salvo che il soggetto obbligato non provveda ad apporre la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Per i soggetti Ires, sottoposti a controllo contabile, la firma spetta anche a tutti coloro che sottoscrivono la relazione di revisione. In caso di mancata sottoscrizione da parte di questi ultimi la dichiarazione resta valida, ma verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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