L’Amministrazione finanziaria rifiuta legittimamente il rimborso dell’IRAP al professionista che nella dichiarazione dei redditi ha esposto spese di non esiguo ammontare. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 18704 del 2010.

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP.

In particolare, secondo l’AF, la CTR avrebbe affermato l'inesistenza del requisito della autonoma organizzazione, senza dare conto della circostanza che - nelle dichiarazioni dei redditi della contribuente relative agli anni di imposta in giudizio - erano esposte spese di non esiguo ammontare.

La Corte di Cassazione dà ragione alle Entrate e ricorda che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, gravando sul contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta l’onere di dare la prova dell'assenza di tali condizioni.

(Cassazione civile Ordinanza, Sez. Trib., 13/08/2010, n. 18704)


Fonte: IPSOA

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