Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è, come annualmente avviene, sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre 2010, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre 2010. Si tratta, quindi, di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini

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