Niente test sugli scambi economici effettuati, dal 1° luglio, con partner maltesi, ciprioti o coreani del Sud. Dalla stessa data, nessun obbligo di comunicazione, e quindi di controllo, anche per le operazioni esenti, attive e passive, realizzate dai contribuenti Iva che hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti contabili prevista dall’articolo 36-bis del Dpr 633/1972.

Il monitoraggio scatta, invece, dal 1° settembre, per le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, pertanto mancanti del requisito della territorialità, rese (o ricevute) nei confronti di operatori economici residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Il tutto nel decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 5 agosto.

Il documento, pubblicato sulla GU n. 191 del 17 agosto, è l’ultimo di una serie di provvedimenti emanati per contrastare l’evasione fiscale, nazionale e internazionale, attuata con particolare frequenza in campo Iva attraverso meccanismi come le “frodi carosello” e le “cartiere”.
Per arginare tali fenomeni, il legislatore è più volte intervenuto fino a disporre, per i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva con partner economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei “paradisi fiscali” – individuati con i decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 – l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di tali operazioni (articolo 1, comma 1, Dl 40/2010).

I paradisi fiscali presenti negli elenchi contenuti nei due decreti ministeriali del 1999 e del 2001 sono, però, cambiati per effetto del recente decreto Mef del 27 luglio (GU n. 180 del 4 agosto 2010). E così Cipro, Malta e Corea del Sud sono usciti dalla lista dei Paesi non collaborativi, dunque, si è reso necessario escludere il monitoraggio delle operazioni realizzate in queste aree, con riferimento alle segnalazioni relative agli scambi conclusi a partire dal 1° luglio.

L’adempimento, infatti, è entrato in vigore proprio lo scorso 1° luglio, grazie al decreto attuativo della norma (decreto Mef del 30 marzo 2010), che ha stabilito modalità e termini, e ai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate (28 maggio e 5 luglio 2010) con i quali sono stati approvati il modello e le specifiche tecniche di trasmissione.

Infine, per consentire a imprese e professionisti di “prepararsi” tecnologicamente all’adempimento, l’ultimo decreto concede più tempo. Il nuovo termine da rispettare, per trasmettere la comunicazione delle operazioni effettuate a luglio e agosto, è il 2 novembre.

Cosa è necessario far sapere al Fisco?
Nella comunicazione entrano i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute, nel periodo di riferimento.
In particolare:
•il codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all’operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato
•la ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica
•la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica
•per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l’importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.


Fonte: Agenzia Entrate

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