La sezione I civile della Cassazione, con sentenza n. 13468/2010, ha stabilito che indebiti prelievi nelle casse sociali della società in accomandita semplice, da parte del socio accomandante, non costituiscono atti di ingerenza nella gestione sociale. Pertanto l’accomandante non è punibile con la perdita della responsabilità limitata e non può essere soggetto a fallimento, benché tali prelievi siano illeciti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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» Nessun fallimento per l’accomandante che preleva indebitamente dalla cassa sociale.
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