Il Regolamento n. 574/2010 del 30 giugno 2010 apporta alcune modifiche ai regolamenti che hanno introdotto nel nostro ordinamento gli IFRS per allineare la normativa alle modifiche apportate dallo Iasb ai principi contabili internazionali n. 1 e 7. Viene modificato l’IFRS n. 1 per tenere conto dell’esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo utilizzatori: dal momento che le imprese che applicano gli IFRS per la prima volta non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di riesporre l’informativa comparativa secondo l’IFRS 7 per quanto riguarda le misurazioni del valore equo (fair value) e il rischio di liquidità per i periodi comparativi aventi fine il 31 dicembre 2009, la modifica apportata all’IFRS 1 mira a consentire ai predetti soggetti di beneficiare di un’esenzione opzionale.

Il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull’omologazione presentato dall’EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso, vengono pertanto decise le seguenti modifiche.

Il paragrafo E3 è stato aggiunto come conseguenza dell’Esenzione limitata dall’informativa comparativa prevista dall’IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all’IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010.

Al fine di evitare il potenziale utilizzo di elementi noti successivamente e di garantire che i neo-utilizzatori non siano svantaggiati rispetto agli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS, il Board ha deciso di consentire ai neo-utilizzatori di adottare le stesse disposizioni transitorie previste per gli attuali redattori di bilanci conformi agli IFRS e incluse nel Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7).

Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 44G dell’IFRS 7.

Il paragrafo 44G dell’IFRS 7 è modificato di conseguenza: “Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari” (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F.

L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:
a)qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009,
b)qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009. L’adozione della modifica dell’IRFS 1 comporta di conseguenza modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 per assicurare uniformità tra i principi contabili internazionali.

Le imprese applicano le modifiche dell’IFRS 1 e dell’IFRS 7 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

(Regolamento Commissione UE 30/06/2010, n. 574/2010)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top