Non ha diritto all’indennizzo per “infortunio in itinere” il lavoratore che abbia fatto uso, per recarsi al lavoro, del proprio mezzo di trasporto, quando il tragitto possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, in parte mediante l’uso del mezzo pubblico e in parte a piedi. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, respingendo il ricorso proposto da un lavoratore contro l’INAIL, volto ad ottenere la rendita per l’infortunio in itinere occorsogli, nel tragitto dalla propria abitazione al lavoro, mentre era alla guida del proprio ciclomotore

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