Ai fini della determinazione della franchigia fruibile per le successioni, sono rilevanti tutte le donazioni fatte in vita dal de cuius, sia quelli precedenti al 25 ottobre 2001, sia quelle stipulate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della normativa che ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni) e il 29 novembre 2006, data di entrata in vigore dell'attuale regime.Si è così espressa la Commissione Tributaria provinciale di Bergamo (con sentenza n. 44/8/2010) in una controversia avente ad oggetto avviso di liquidazione della maggiore imposta principale sulle quote degli eredi e legatari, avvenuta a seguito di dichiarazione di successione presentata nel corso 2008 da una coerede, in cui risultavano delle donazioni compiute dalla defunta alle eredi, alcune effettuate nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata.

Contro l'atto di liquidazione, le eredi propongono distinti ricorsi ritenendo il provvedimento illegittimo in quanto "l'Agenzia entrate, basandosi sulla circolare n. 3/E/2008, ha adottato una interpretazione applicativa dell'art. 8 del TUS n. 346/90 che non ritengono condivisibile, poichè devono ritenersi irrilevanti le donazioni compiute nel periodo in cui l'imposta era abrogata, oltre a quelle per le quali l'imposta era stata già applicata.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia sostiene la legittimità del proprio operato e chiarendo che risultano infondate ed inidonee le doglianze dei ricorrenti tendenti a giustificare la richiesta di nullità del provvedimento impugnato, poichè l'art. 2, comma 50, del D.L. 262/2006, convertito con modifiche dalla legge 286/2006, stabilisce che per quanto non diversamente previsto dalle norme introdotte nel 2006 si applicano le disposizioni dettate dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, ossia al giorno precedente l'entrata in vigore della legge 383 del 2001, la quale aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, l'Ufficio afferma che il valore attualizzato delle donazioni non influisce sulla base imponibile del tributo ma rileva solo ai fini della determinazione della franchigia.

La Commissione ritiene che "sono rilevanti, per la determinazione della franchigia fruibile per le successioni, tutte le donazioni fatte in vita dal de cuius, sia quelli precedenti al 25 ottobre 2001, sia quelle stipulate nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della normativa (art. 13, comma 1, Legge 18/10/2001, n. 383, con effetto sulle successioni aperte e donazioni effettuate successivamente al 25/10/2001) che ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni e il 29 novembre 2006, data di entrata in vigore del regime attuale (art. 2, commi 47-54, D.L. 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, in vigore dal 29 novembre 2006)".

Pertanto, l'Ufficio ha correttamente operato in sede di liquidazione dell'imposta, maggiorando il valore complessivo dei beni devoluti dalla defunta alle eredi per le donazioni compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata, non allo scopo di attrarre a tassazione i beni donati in vita dalla defunta, che devono essere comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, ma al solo fine di determinare la fruibilità della franchigia.

Infatti, l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990, resta applicabile alla nuova disciplina dell'imposta sulle successioni, in quanto compatibile con la stessa, con il solo scopo di attrarre a tassazione i beni donati in vita dal defunto, ai fini della fruibilità della franchigia; beni che devono essere comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione. Infatti, il citato comma 4 non risulta abrogato dall'art. 2, comma 52, del D.L. 262/2006, che ha espressamente abrogato le sole seguenti disposizioni del citato Decreto:
a)art. 7, commi da 1 a 2-quater;
b)art. 12, commi I-bis e I-ter;
c)art. 56, commi da 1 a 3, del previgente D.Lgs. n. 346/1990;
d)art. 13, legge n. 383/2001.Per i giudici di merito, è indubbio che "il regime fiscale delle successioni e donazione abbia avuto una totale innovazione legislativa con il D.L. 262/2006 e che sussistano alcuni problemi di coordinamento tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni di legge ivi richiamate, ma tanto l'evoluzione legislativa, quanto altresì i termini usati dal legislatore nella stesura delle norme, inducono a ritenere che il comma 47, dell'art. 2, del D.L. 262/06 non abbia istituito una nuova imposta sulle successioni e, certamente, il rinvio al D.Lgs. n. 3461990, nella parte compatibile con la nuova normativa, ha riportato in vita la precedente disciplina, per quanto applicabile".

(Commissione tributaria provinciale Bergamo, Sentenza, Sez. VIII, 17/05/2010, n. 44)


Fonte: IPSOA

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