Il ricorso che contiene al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza sconta un’unica imposta di bollo. L’atto si presenta, infatti, come formalmente unitario, in quanto redatto in unico contesto. L’indicazione è contenuta nella risoluzione n. 82/E/2010, che illustra il corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dell’istanza di discussione in pubblica udienza, contenuta all’interno del ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali.

Nel disciplinare la facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio, l’art. 13, D.P.R. n. 642/1972, stabilisce (comma 1) il principio di carattere generale in base al quale «un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l’applicazione dell’imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta».

In deroga a tale principio generale, è prevista (comma 3) un’elencazione di casi in cui possono essere scritti più atti sul medesimo foglio con il pagamento di una sola imposta, tra cui anche «[…] 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto».

Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche il ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza può essere ricondotto nell’ambito dell’art. 13, comma 3, n. 15), D.P.R. n. 642/1972 (e come tale scontare un’unica imposta di bollo): l’omesso espresso richiamo al «ricorso introduttivo del processo», al «ricorso in appello» ovvero ad «altri atti processuali» non costituisce esclusione degli stessi dall’ambito applicativo della disposizione; al contrario, l’ampia formulazione della norma agevolativa – riferita genericamente, a convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti – consente di ritenere che l’elencazione abbia natura meramente esemplificativa delle finalità che la norma intende perseguire.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/08/2010, n. 82/E)


Fonte: IPSOA

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