L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 86 del 20 agosto 2010, rispondendo ad un interpello chiarisce che, se uno dei due coniugi, prima del matrimonio, ha acquistato un’abitazione fruendo dell’agevolazione prima casa, l’altro coniuge (se sussiste il regime di comunione legale) ha diritto a godere dell’agevolazione prima casa nella misura del 50%, se decide di acquistare un’altra abitazione dopo il matrimonio. È possibile godere del beneficio al 100% solo nel caso in cui l’immobile sia assolutamente inidoneo, come nel caso di inagibilità.


Fonte: ItaliaOggi

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