Una sentenza della Cassazione ripropone il tema del ruolo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili.La figura del coordinatore per l'esecuzione: generalità

Una recente sentenza della Corte di cassazione offre lo spunto, a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore del c.d. «correttivo» al T.U.S., per fare il punto sulla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la cui centralità nel sistema della prevenzione è indiscutibile nell'ottica del legislatore del 2008. Il Tit. IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dedicato alla disciplina dei "Cantieri temporanei o mobili", contiene al Capo I le disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Tra le disposizioni rilevanti, v'è quella dell'art. 89 che, com'è noto, definisce le figure della sicurezza rilevanti: a) committente; b) responsabile dei lavori; c) lavoratore autonomo; d) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, conosciuto come «coordinatore per la progettazione»; d) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, conosciuto come «coordinatore per l'esecuzione dei lavori».

Limitando l'attenzione a quest'ultima figura, il legislatore del 2008, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, definisce il coordinatore per l'esecuzione dei lavori come quel «soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato», fermo restando, tuttavia, che le "incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice".

La norma, anche a seguito delle modifiche introdotte in sede di "correttivo" nell'agosto 2009, traduce efficacemente la specificità della funzione rivestita da questa importante figura della sicurezza, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, attuativo della c.d. direttiva cantieri (direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), poi abrogato dall'art. 304 del T.U.S.

Il coordinatore per l'esecuzione nell'evoluzione giurisprudenziale

Il tema dell'individuazione degli obblighi gravanti sulla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è stato particolarmente attenzionato dalla giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza dell'abrogato D.lgs. n. 494 del 1996, nella consapevolezza che un personalizzato, equo giudizio d'imputazione può essere fondato solo sulla precisa delineazione delle numerose posizioni di garanzia individuate dal sistema della sicurezza sul lavoro. Peraltro, la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel T.U.S. del 2008, parzialmente innovata dal D.Lgs. n. 106 del 2009 che, tuttavia - come riconosciuto anche dalla recente sentenza della Suprema Corte che è tornata sull'argomento - ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti.

Vigente il D.Lgs. n. 494 del 1996, la giurisprudenza di legittimità aveva correttamente distinto questa figura da quella, pure introdotta per la prima volta in sede di attuazione della direttiva cantieri, del coordinatore per la progettazione. La stessa giurisprudenza, del resto, già prima delle (invero modeste) innovazioni apportate dal nuovo T.U.S., aveva precisato come si tratti di figure "le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori" (Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2004, n. 24010, C., in Ced Cass. 228565; conf., Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2008, n. 18472, B.). Il Supremo Collegio, nell'evidenziare i profili differenziali esistenti tra questa figura e le altre figure operanti per sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, pur ribadendo la titolarità in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori un'autonoma posizione di garanzia "che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche" (Cass. pen., sez. IV, 3 ottobre 2008, n. 38002, A., in Ced Cass. 241217), aveva precisato, da un lato, come a quest'ultimo non fosse assegnato esclusivamente, vigente l'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, "il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori" (Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27442, L., in Ced Cass. 240961) e, dall'altro, ne aveva valorizzato i poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente (Cass. pen., sez. IV, 30 aprile 2008, n. 17502, M., in Ced Cass. 239524; fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).

Il coordinatore per l'esecuzione nel T.U.S.

La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 81 del 2008 rende chiaro che, per ciò che attiene alla sicurezza, il committente, insieme ai suoi delegati, si trova in un ruolo critico – dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice (e di quella affidataria) che, naturalmente, sono a loro volta portatori di plurimi obblighi in materia di sicurezza. Ciò giustifica il tenore dell'art. 89, co.2, lett. f) del nuovo T.U.S. come modificato dal legislatore del 2009, che, nel definire la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro «delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato». E', infatti, naturale che venga esclusa la possibilità che soggetto controllante e soggetto controllato si identifichino. Ciò vale, a maggior ragione, per l'incompatibilità introdotta in relazione alla figura del Rspp, considerato il ruolo che quest'ultimo riveste in seno all'organizzazione datoriale. Egli è, infatti, il consulente del datore di lavoro e, in tale sua veste, collabora con quest'ultimo nell'individuazione dei rischi, nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e nell'attuazione degli obblighi prevenzionistici: ciò spiega, dunque, la necessità di impedire che l'Rspp possa rivestire le delicate funzioni di coordinatore per l'esecuzione, posto che, diversamente, si verificherebbe l'immedesimazione nella stessa figura di funzioni che sono e devono rimanere distinte, a garanzia dell'ottimale attuazione degli obblighi prevenzionistici. Per ciò che riguarda il coordinatore per l'esecuzione, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente. Per l'altro dalla disciplina dell'art. 92 T.U.S., la quale conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alle figure che da esso ricevono poteri e doveri (dirigente e preposto), tant'è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato.

Conclusivamente, dunque, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.

(Sentenza Cassazione penale 13/05/2010, n. 18149)


Fonte: IPSOA

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