Le plusvalenze conseguite dalla compravendita di valute a pronti attraverso i contratti denominati rolling spot hanno rilevanza reddituale.
L'Agenzia, con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio, chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare ai differenziali positivi e negativi che scaturiscono a seguito delle operazioni concluse sul mercato monetario Forex.

Il documento evidenzia, in via preliminare, che le operazioni di compravendita descritte nell'istanza di interpello sono dei contratti, conclusi online, per i quali il cliente, volendo mantenere oltre la giornata lavorativa le posizioni di mercato assunte, dà ordine di chiusura delle operazioni giornaliere e di riapertura della posizione per il giorno successivo (contratti rolling spot).

L'Agenzia, nell'analizzare il quadro normativo, sottolinea che tali operazioni non sono inquadrabili tra le cessioni a termine di valute estere (articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del Tuir) né sono comprese nelle due categorie di contratti disciplinati dalla successiva lettera c-quater), vale a dire i contratti a termine di tipo traslativo, che prevedono l'obbligo di cedere o acquistare a termine le valute estere, e i contratti a termine di tipo differenziale, da cui deriva l'obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati alle valute estere.

L'operazione descritta, attraverso cui è possibile conseguire differenziali positivi o negativi in dipendenza dell'andamento del cambio della valuta estera rispetto all'euro, è invece riconducibile alla fattispecie prevista dalla lettera c-quinquies, che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate mediante rapporti a contenuto finanziario i cui risultati sono legati a un evento aleatorio.
Pertanto, le plusvalenze realizzate alla fine della giornata tramite contratti rolling spot vanno dichiarate nella sezione II del quadro RT di Unico e scontano l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.
Le minusvalenze e i differenziali negativi - precisa infine la risoluzione - non sono deducibili (articolo 68, comma 9, del Tuir).



Fonte: Agenzia Entrate

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