In ordine all'ammissibilità dell'impugnativa diretta della DIA edilizia, la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato reputa inammissibile una domanda di annullamento di un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata. In ordine all'ammissibilità dell'impugnativa diretta della DIA edilizia, la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato reputa inammissibile una domanda di annullamento di un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata.

Ai sensi dell'art. 63, L.R. 11 marzo 2005, n. 12, come novellato dalla L.R. 11 marzo 2005, n. 12:

- (comma 1) la Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici;

- (comma 1bis) si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura;

- (comma 2) negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 1 dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto;

- (comma 3) ai sensi di quanto disposto dagli artt. 36, comma 2 e 44, comma 2, il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento ed entro la fine dei relativi lavori;

- (comma 4) il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno i venticinque per cento della superficie lorda di pavimento complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1 dicembre 2005, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell' agibilità, anche per silenzio-assenso;

- (comma 5) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6;

- (comma 6) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Dall'analisi di tali disposizioni di legge emerge, in linea generale, che:

a. la disciplina regionale di settore, come rilevato dalla giurisprudenza, esprime un autentico favor per il recupero dei sottotetti;

b. il recupero dei sottotetti è classificato come attività di ristrutturazione edilizia;

c. tale intervento non richiede la preventiva approvazione di strumenti attuativi;

d. il recupero dei sottotetti è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti pianificatori comunali vigenti o adottati, con salvezza dei limiti enucleati dalla legge regionale.

(Sentenza Consiglio di Stato 13/05/2010, n. 2919)


Fonte: IPSOA

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