Linee guida per gli imprenditori che hanno fatto nuovi investimenti nel Mezzogiorno maturando un credito d’imposta da indicare nel modello Unico.
Con la risoluzione n. 34/E Del 13 maggio, l’Agenzia precisa tempi e modalità di compilazione dei righi previsti per l’agevolazione. In particolare, per i progetti avviati prima del 3 agosto 2008, data di entrata in vigore del decreto legge n. 97, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’ammontare del bonus sorge in relazione al suo periodo di fruibilità, che è quello fissato nel nulla osta di concessione del beneficio.

Un chiarimento che supera, alla luce delle novità normative, l’interpretazione fornita con la risoluzione 75/2009, secondo cui il bonus investimenti doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni relative ai singoli periodi d’imposta in cui era maturato e non, invece, a quelli in cui diventa di volta in volta fruibile. Non a caso, dalle istruzioni per compilare Unico 2009 (con riferimento ai redditi del 2008) si desume che la sezione XVIII, “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate”, deve essere riempita dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno realizzato investimenti nel 2007 e/o nel 2008 e hanno ottenuto dall’Agenzia il nulla osta alla fruizione del credito per il 2008 e/o per il 2009.

I tecnici delle Entrate hanno risposto a un’istanza di interpello presentata da una società che svolge attività di commercio all’ingrosso e al minuto di beni alimentari e di prodotti diversi. Negli anni 2007 e 2008 l’azienda ha sostenuto costi per l’acquisto di immobili e attrezzature, con l’obiettivo di aprire nuovi punti vendita. Per una parte di questi investimenti il Fisco ha riconosciuto due crediti d’imposta, riferiti uno al 2007 e l’altro all’anno successivo, ma utilizzabili entrambi a partire dal 2014. Questi incentivi, secondo l’interpellante, non vanno indicati nel modello Unico 2009, dal momento che la possibilità di fruirne è spostata più avanti nel tempo.
Un parere con cui l’Agenzia sostanzialmente concorda, tenendo conto, nello specifico, delle nuove disposizioni introdotte dal Dl 97/2008. Questo decreto, infatti, ha modificato la disciplina dettata dalla Finanziaria 2007 che, all’articolo 1, commi 271-279, aveva originariamente previsto il bonus investimenti, ossia un credito d’imposta per le imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, acquistano beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive situate nelle aree svantaggiate del Paese.
Secondo le disposizioni della Finanziaria, l’ammontare di questo credito, calcolato in riferimento ai nuovi investimenti realizzati in ogni periodo d’imposta, deve essere indicato nella relativa dichiarazione e può essere sfruttato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. Inoltre, l’eventuale eccedenza può essere usata in compensazione a partire dal sesto mese successivo al termine per presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta a cui si riferisce il beneficio concesso.

I tempi di utilizzo del bonus sono stati però modificati dal Dl 97/2008, che ha distinto gli investimenti avviati prima della sua entrata in vigore, il 3 agosto 2008, da quelli intrapresi dopo questa data. In particolare, i crediti concessi per la prima categoria di investimenti sono fruibili nell’esercizio in corso o, se si esauriscono le risorse finanziarie disponibili, negli esercizi successivi. Ne consegue, stando alle conclusioni della risoluzione, che l’obbligo di indicare in dichiarazione il credito d’imposta sorge con riferimento al periodo in cui questo diventa fruibile da parte del contribuente.

Per quanto riguarda il caso specifico descritto nell’interpello, dal momento che il credito è stato concesso dall’Agenzia per investimenti realizzati prima dell’entrata in vigore del Dl 97/2008 e può essere usato a partire dal 2014, è corretto non indicare alcun dato nel modello Unico 2009.

Dal canto loro, i contribuenti che, seguendo la risoluzione 75/2009, hanno evidenziato l’ammontare del bonus investimenti nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui è maturato, dovranno indicare nuovamente il credito anche nel modello Unico che si riferisce al periodo di fruibilità dell’agevolazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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