Non è responsabile il liquidatore di una società per le imposte dovute all’Amministrazione finanziaria se non è provato il pagamento di debiti di grado inferiore rispetto a quelli tributari.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 maggio 2010 n. 12149, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate volto a far dichiarare la responsabilità personale dell’amministratore e del liquidatore per l’omesso pagamento dei tributi della società in liquidazione

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