Sono proprietario di appartamento non arredato, privo di allacciamento alla rete gas (pertanto senza riscaldamento in quanto il riscaldamento è autonomo a gas) e in vendita tramite agenzia immobiliare da circa due anni.
Per determinare il reddito ai fini irpef devo dichiarare come codice 2 (immobile a disposiz. Con aumento rendita 1/3) o con codice 9
(altri casi) senza aumento del 1/3.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 15/5/10 16:40

Riportiamo le specifiche esposte in allegato alle istruzioni del modello 730, che sono esaustive e chiare.

Per unità immobiliari a disposizione, per le
quali si applica l’aumento di un terzo, si intendono
le unità immobiliari adibite ad abitazione,
possedute in aggiunta a quella utilizzata
come abitazione principale del possessore
o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro
il terzo grado ed affini entro il secondo
grado) o all’esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione
si chiarisce che per abitazione principale
si intende quella in cui il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. Normalmente
l’abitazione principale coincide con quella
di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera
abitazione principale l’unità immobiliare
in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad
altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l’aumento di un terzo si applica
anche se:
• l’unità immobiliare nella quale è situata l’abitazione
principale non è di proprietà ma
è detenuta in locazione;
• l’unità immobiliare a disposizione è posseduta
in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
• l’unità immobiliare destinata alla locazione
è rimasta sfitta.
L’aumento di un terzo non si applica, oltre
che alla unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, anche a:
• unità date in uso gratuito a un proprio familiare,
a condizione che lo stesso vi dimori
abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione
anagrafica;
• una delle unità immobiliari tenute a disposizione
in Italia da contribuenti residenti all’estero;
• unità immobiliare già utilizzata come abitazione
principale da contribuenti trasferiti
temporaneamente per ragioni di lavoro in
altro Comune;
• unità in comproprietà utilizzate integralmente
come residenza principale di uno o
più comproprietari, limitatamente a quelli
che la utilizzano;
• unità immobiliari prive di allacciamento alle
reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e
di fatto non utilizzate, a condizione che tali
circostanze risultino da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione
può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore) da
esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
Nel caso in cui le unità immobiliari siano state
utilizzate o tenute a propria disposizione
solo per una parte dell’anno per essere state
per la restante parte utilizzate diversamente
(ad es., abitazione principale, locazione),
l’aumento di un terzo si applica alla frazione
di anno per la quale si è verificata la situazione
prevista dalla legge.

 
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