Per il riconoscimento della natura di opera d'arte, d'antiquariato e da collezione, che fa scattare l'aliquota Iva ridotta (10%) sull'importazione della stessa, si fa riferimento alle disposizioni comunitarie in materia doganale, se il bene non è compreso fra quelli che ricevono la certificazione del ministero dei Beni culturali. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E del 17 maggio.

L'Amministrazione finanziaria "aggiorna", così, in parte la precedente prassi (circolare 177/1995) che subordinava l'applicazione dell'Iva al 10% al rilascio, da parte del ministero dei Beni culturali e ambientali, di apposito certificato dal quale risulti, anteriormente all'introduzione del bene nel territorio italiano, la natura artistica dell'opera.

L'Agenzia delle Dogane, al riguardo, aveva segnalato alcune difficoltà operative, evidenziando che in alcuni casi il Ministero non rilascia il predetto attestato. Secondo la normativa vigente, infatti, in caso di importazione da uno Stato membro in Italia di opere d'arte è prevista la certificazione, a domanda, dall'ufficio di esportazione, solo per determinati beni aventi interesse culturale: si tratta di opere di autori non più in vita la cui esecuzione risalga a oltre cinquant'anni, archivi e singoli documenti appartenenti a privati che presentino interesse culturale, alcuni tipi di fotografie con almeno 25 anni di vita e mezzi di trasporto o strumenti scientifici aventi più di cinquanta anni (articolo 72 Dlgs 42/2004). La certificazione, in questi casi, costituisce un attestato sulla legittima provenienza estera del bene che è così tutelato, con conseguente semplificazione dei controlli in caso di riesportazione.

In sostanza, non c'è perfetta coincidenza fra i beni artistici che fruiscono dell'aliquota ridotta (Tabella allegata al Dl 41/1995) e quelli assistiti dalla speciale tutela e per i quali il ministero dei Beni culturali è tenuto, a richiesta, al rilascio della descritta certificazione (Articolo 72 Dlgs 42/2004). Di conseguenza, per i beni che non rientrano in quest'ultima categoria protetta, ma che sono elencati nella Tabella del Dl 41/995, non è previsto il rilascio dell'apposita attestazione.

Pertanto, per il riconoscimento della natura di "oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione" delle opere in questione- conclude l'Agenzia delle Entrate - è necessario far riferimento alle disposizioni comunitarie in materia doganale, in considerazione del fatto che i predetti beni sono individuati tramite le indicazioni dello specifico codice della Nomenclatura Combinata della Tariffa Doganale.



Fonte: Agenzia Entrate

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