Sono "5124" e "5126" i due codici tributo che i titolari di concessione di giochi pubblici devono utilizzare per versare, tramite il modello F24 Accise, gli interessi maturati per aver pagato con ritardo il canone di concessione, le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini di regolamento di gioco.

Per contrastare il fenomeno delle scommesse illegali, con specifiche convenzioni vengono richiesti ai titolari di concessione determinati adempimenti per evitare l'evasione ed elusione fiscale e per tutelare il giocatore. Tra questi c'è l'obbligo della corresponsione di una quota per l'esercizio della raccolta (codice tributo 5152) e il versamento allo stato delle vincite "dimenticate" (codice tributo 5120). Se le relative somme vengono versate in ritardo, scattano gli interessi, per il versamento dei quali, la risoluzione n. 41/E del 26 maggio ha istituito i codici "5124" e "5126.

All'interno del modello "F24 Accise" i due codici andranno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione".
Nel campo "ente", andrà inserito il carattere "M", nel campo "codice identificativo" andrà indicato il codice concessione, l'anno per il quale viene eseguito il versamento va indicato nel campo "anno", nel formato "AAAA".
Il campo "mese", invece, andrà così compilato: per il codice tributo "5124", per indicare il primo o il secondo semestre a cui si riferisce il versamento si utilizzerà, rispettivamente, o il codice "1" o "2".
Per il codice tributo "5126", invece, va inserito il mese relativo al pagamento, nel formato "MM".


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top