La notifica degli atti processuali e delle sentenze da parte dei contribuenti in contenzioso con l’Amministrazione finanziaria può essere operata soltanto al competente ufficio periferico, e non anche alla sede centrale dell’Agenzia delle Entrate. Solo nei giudizi in cui si è già costituita l’Avvocatura le notifiche dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, presso la competente Avvocatura distrettuale o generale.

circolare n. 27/e del 28 maggio 2010


Fonte: Min.Finanze

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