Il vincolo di solidarietà tributaria non comporta il sorgere del litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l’atto notificato e impugnato ad uno degli eredi non causa alcun obbligo, per la Commissione tributaria, di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
Questo è l’importante principio affermato, in maniera chiara e sintetica, dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5146 del 3 marzo 2010

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