L'INPS spiega le modalità di calcolo della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di astensione da lavoro per maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità. Esteso alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata il diritto alla contribuzione figurativa per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità (D.M. 12 luglio 2007).

La nuova normativa – nell’estendere ai committenti ed agli associanti in partecipazione il divieto di adibire al lavoro le collaboratrici a progetto e categorie assimilate nonché le associate in partecipazione, durante i periodi di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 – prevede tra l’altro che, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”.

Il calcolo della contribuzione figurativa da accreditare va effettuato secondo il principio per cui il valore dei contributi figurativi dovrà essere calcolato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto. Qualora nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore da accreditare al periodo figurativo sarà calcolato sulle retribuzioni dell’anno solare immediatamente precedente.

Allo scopo di determinare la contribuzione figurativa, il reddito medio di riferimento andrà moltiplicato per il numero dei giorni di fruizione dell’indennità. Il reddito medio di riferimento è pari al reddito conseguito nell’anno di riferimento, rapportato al periodo dell’anno non coperto da indennità di maternità (non computando i periodi antecedenti la prima iscrizione alla gestione separata); sarà cioè calcolato dividendo il relativo importo per il numero dei giorni non coperti dall’indennità. Detto valore medio sarà applicato ad ogni giorno di fruizione dell’indennità.

(Circolare INPS 13/05/2010, n. 64)


Fonte: IPSOA

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