La recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, n. 41/1/2010, afferma che per i debiti della società in accomandita semplice il socio accomandante risponde nei limiti del capitale conferito. Nel caso in cui il socio non sia in grado di fornire la prova del versamento della quota di capitale sociale, egli sarà tenuto a corrispondere al creditore della società una somma pari alla quota di capitale sociale sottoscritta.


Fonte: ItaliaOggi

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