Il carattere distintivo del marchio dev'essere valutato, da un lato, in rapporto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, con riguardo alla percezione che di esso ha il pubblico interessato, costituito dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi.Il carattere distintivo del marchio dev’essere valutato, da un lato, in rapporto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, con riguardo alla percezione che di esso ha il pubblico interessato, costituito dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi.

Oggetto della controversia è la decisione con la quale l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario presentata dalla società Kerma per il segno denominativo BIOPIETRA nella classe merceologica 19 (materiali da costruzione non metallici; pietre; manufatti di cemento amalgamato a pietra macinata lastre, pavé ecc.): secondo l’UAMI il segno denominativo BIOPIETRA è privo di carattere distintivo in quanto, agli occhi del consumatore di lingua italiana, il segno si scompone in due vocaboli («bio» e «pietra») che corrispondono in un prefisso utilizzato per fare riferimento all’ambiente e ad un materiale largamente usato nell’edilizia. Pertanto, secondo l’UAMI, anche se il termine «biopietra» non esiste, verrà percepito da un consumatore interessato ai materiali per l’edilizia come facente riferimento ad una caratteristica dei prodotti e non come un marchio esclusivo di un fabbricante.

I giudici comunitari concordano con i rilievi dell’UAMI. Per appurare se il segno denominativo BIOPIETRA sia privo di carattere distintivo, bisogna partire dalla considerazione che, per costante giurisprudenza, il carattere distintivo del marchio dev’essere valutato, da un lato, in rapporto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, con riguardo alla percezione che di esso ha il pubblico interessato, costituito dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi.

Occorre, dunque, innanzitutto tener conto della percezione del pubblico di professionisti nel settore delle costruzioni e/o delle ristrutturazioni di beni immobili, nonché di quella del grande pubblico interessato all’acquisto di materiali per costruzioni e/o ristrutturazioni. In secondo luogo, se è vero che, nel senso stretto del termine, derivante dal greco, l’elemento denominativo «bio» significa «vita» o «vivente», l’aggettivo «biologico» e l’elemento denominativo «bio» hanno acquisito un significato differente nel linguaggio corrente: nel commercio l’utilizzazione del termine «bio» come prefisso o suffisso ha acquisito oggigiorno una portata altamente evocativa, la quale può eventualmente essere percepita in modo differente a seconda del prodotto offerto in vendita cui il detto termine si ricollega, ma che, in linea generale, rinvia all’idea di rispetto dell’ambiente, di utilizzo di materie naturali o, addirittura, di procedimenti di fabbricazione ecologici. Infine, quanto al termine «pietra», esso designa una sostanza minerale solida e dura, che viene utilizzata quale materiale per costruzioni e/o ristrutturazioni. Ne consegue che, riguardo ai prodotti utilizzati nel settore delle costruzioni e/o delle ristrutturazioni di beni immobili, tanto il termine «bio» quanto il termine «pietra», presi separatamente, forniscono informazioni attinenti alla natura di tali prodotti.

Da un punto di vista semantico, il termine «biopietra», preso nel suo insieme e significante letteralmente «pietra biologica», verrà compreso non nel senso di «pietra organica», bensì in quello di «pietra ecologica»: anche se il termine «biopietra» non esiste, esso evocherà nel pubblico interessato l’impressione generale che, ad esempio, la pietra sia stata estratta nel rispetto dell’ambiente, o che il materiale sia compatibile con le norme della bioarchitettura, o anche che si tratti di un nuovo tipo di mattone simile alla pietra e avente spiccate caratteristiche ecologiche. Per queste ragioni, il segno denominativo BIOPIETRA non verrà percepito come indicazione dell’origine dei prodotti in questione, ossia del fatto che si tratta di prodotti fabbricati e commercializzati dalla ricorrente, bensì come una semplice indicazione della natura di tali prodotti, vale a dire che si tratta di pietre o di materiali a base di pietre, di tipo ecologico. Non consentendo di distinguere i prodotti in questione da quelli provenienti da altre imprese, il segno richiesto non può essere distintivo.

(Tribunale di I grado CE Sentenza 29/04/2010, n. T 586/08)


Fonte: IPSOA

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