A seguito del passaggio dall'INPS all'ENPALS, sono sorte problematiche in relazione all'esatto inquadramento previdenziale di alcune categorie di lavoratori, vediamo quali.L'INPS riepiloga i criteri per l'esatta definizione del regime previdenziale in relazione a:

- impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

- impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi.

Il Ministero del lavoro ha precisato che a far tempo dal 22 aprile 2005 “ i lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l’ENPALS, sempre che l’attività delle sale da gioco e delle (sale, n.d.r.) di scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro”.

L'INPS fa presente che tale assunto è estensibile, per analogia, alle sale giochi. Qualora l’attività abbia carattere promiscuo, situazione che nel settore è abbastanza frequente, tenuto conto che soprattutto le case da gioco e le sale giochi sono spesso all’interno o annesse ai pubblici esercizi, si dovrà valutare se tali attività presentino o meno il carattere dell’autonomia.

Nel caso in cui non vi sia autonomia dell’attività della casa da gioco o della sala giochi rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l’esercizio di entrambe le attività, gli stessi, in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno a essere assicurati anche ai fini previdenziali presso l’INPS.

L’iscrizione all’ENPALS dei dipendenti di sale di scommesse prescinde dal tipo di scommessa, sia essa inerente eventi ippici ovvero relativa ad altri eventi sportivi, ma riguarda esclusivamente lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Diversamente, nel caso dei prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente iscrivibili all'ENPALS indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, solo in caso di scommesse effettuate presso gli ippodromi o cinodromi, ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche.

I dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc… , rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all’ENPALS. Per ciò che riguarda gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi e alle altre strutture, gli stessi sono soggetti all’assicurazione presso l’ENPALS a prescindere dalla natura giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro. Pertanto, l’assoggettamento a contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell’attività quale “palestra”.

Nel caso concreto, è necessario procedere ad un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto inquadramento e il conseguente obbligo contributivo. Da quanto precede, discende che le aziende che esplicano l’attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva devono essere inquadrate nel settore industria con l’obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell’ENPALS; viceversa, le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continueranno a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’INPS dei propri dipendenti. Infine, i datori di lavoro esercenti l’attività di gestione piscine devono essere inquadrati nel settore industria qualora le piscine stesse vengano utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva. Peraltro, in analogia a quanto affermato per le palestre, qualora la piscina venga utilizzata esclusivamente per l’educazione motoria, il gestore dovrà essere inquadrato nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’INPS dei propri dipendenti.

(Circolare INPS 18/05/2010, n. 66)


Fonte: IPSOA

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