Mio papà e mia mamma erano intestatari di un appartamento, nel Comune di Roma, con annessa cantina al 50% ciascuno.
In data 7 giugno 2000 si sono separati ma mio papà e nella sentenza di separazione la casa è stata assegnata a mia mamma). Mio padre ha trasferito la sua residenza presso di me.

Mia mamma, da quando è stata abolita l’ICI per le abitazioni principali, in quanto residente nell’abitazione non ha pagato più l'ICI. Mio padre, invece, sia nel 2008 che nel 2009 ha versato, su suggerimento del commercialista, la sua quota ICI fino al giorno del decesso di mia mamma avvenuta il 19 maggio, data in cui è tornato ad abitare nell'appartamento ritrasferendo di nuovo lì la sua residenza.

Ora poiché in data 8 agosto è deceduto anche mio padre, volevo sapere se sia io che mia sorella (entrambe residenti in appartamenti in affitto) e ora intestatarie al 50% dell’appartamento (attualmente libero) dovevamo pagare, a dicembre 2009, la nostra quota di Ici per il periodo 8-8-2009 / 31-12-2009.

Per quanto riguarda invece la dichiarazione dei redditi di quest’anno. Cosa dobbiamo dichiarare io e mia sorella nel nostro 730? La quota di possesso avuta in eredità da nostra mamma (1/3 ciascuna) per i mesi da giugno ad agosto e/o il possesso del 50% ciascuna dell’immobile dal giorno in cui è deceduto anche mio padre?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 16/4/10 14:57

Per usufruire dell'esenzione dell'Ici sulla prima casa bisogna avere nell'abitazione la residenza anagrafica. Nel caso di comproprietà, l'esenzione dall'imposta spetta solo ai soggetti che hanno adibito l'immobile ad abitazione principale.

I periodi di possesso vanno suddivisi in sede di dichiarazione.

 
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