Permangono dubbi sul trattamento delle note per prestazioni di servizi resi, in Italia, da soggetti non residenti, e non soggetti passivi (lavoratori occasionali), nei confronti di Enti soggetti Passivi Iva dal 1 gennaio 2010.

In base al nuovo art 17 comma 2 dpr 633/72, infatti, il soggetto passivo italiano (nel mio caso, la Regione Emilia Romagna) che riceve prestazioni di servizi da un soggetto estero (lavoro occasionale art. 67 TUIR), deve emettere autofattura e pagare l’Iva in Italia.
L’articolo citato, infatti, non parla di “soggetto passivo estero”, ma solo di “soggetto estero” , quindi tutti, anche gli occasionali esteri.

In genere si tratta di relatori stranieri (UE o Extra UE) che tengono convegni o seminari, qui in Italia.

Sembra che l’art. 17 comma 2 dpr 633/72 non lasci adito a dubbi, ma anche fra i consulenti dell’Agenzia delle Entrate ci sono pareri discordanti.
Quindici giorni fa ho seguito un corso ed ho posto il quesito: il relatore ha confermato, senza ombra di dubbio, che per tutti gli stranieri (soggetti passivi o non) che rendono un servizio in Italia a un soggetto passivo residente, occorre emettere autofattura e versare l’Iva in Italia. Debitore d’imposta è il soggetto passivo residente.

Chiedo dunque, lumi sul Vostro sito, per conoscere il Vostro parere in merito al corretto comportamento da seguire sulla base delle parole usate dall’art 17 comma 2 dpr 633/72.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 23/4/10 10:40

Anche noi concordiamo sul fatto che tutte le prestazioni eseguite da soggetto estero(ivi comprese quelle meramente occasionali) in Italia vanno emesse senza addebito di IVA e che quindi il soggetto passivo dovrà integrare la suddetta fattura tramite il meccanismo del reverse charge.

 
Top