Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, e' quello di portare a conoscenza del contribuente che l'Ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito d'imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.Con la sentenza n. 3/10/10 dell'8 gennaio 2010, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in quanto affetta da vizi in violazione degli articoli 19, D.Lgs. n. 546/1992, degli articoli 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998, degli articoli 1 e 3, D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, carente e omessa motivazione in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Ha, invece, accolto le controdeduzioni e l’appello incidentale del contribuente, il quale eccepiva l’illegittimità della cartella di pagamento IRAP, in quanto priva della relata di notifica e del nominativo del responsabile del procedimento.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato il rigetto dell’appello, affrontando la problematica del vizio della cartella di pagamento derivante da un illegittimo procedimento notificatorio della cartella stessa e, nel merito, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale riguardante i presupposti per l’assoggettamento all’IRAP e, quindi, ha approfondito i limiti del requisito della “autonoma organizzazione”.

Per quanto riguarda il vizio della notifica, la Corte pone alla base della propria decisione, la natura sostanziale della notifica della cartella di pagamento: in quanto atto recettizio, per essere efficace deve essere portato a conoscenza del destinatario.

In tal caso, quindi, la notifica, rituale in quanto effettuata ai sensi degli articoli 26, D.P.R. n. 602/1973 e 60, D.P.R. n. 600/1973, è una fase essenziale del perfezionamento dell’atto.

Quindi, afferma la Commissione abruzzese, “l’atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta di pertinenza va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d’imposta e decadenza dal diritto a richiederne il pagamento al contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge”.

Ed inoltre, stabilisce che “la proposizione del ricorso avverso tale atto non sana il vizio per raggiungimento dello scopo, in quanto la sanatoria prevista dall'art. 156 e seguenti c.p.c. vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento”.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha affrontato, altresì, la problematica, già oggetto di numerose pronunce, riguardante il giusto inquadramento del requisito, ai fini della tassabilità dell’IRAP, della “autonoma organizzazione”.

Fondamentale chiarimento, a questo proposito, è stato fornito dalla Corte Costituzionale, nel 2001 con la sentenza n. 156, nella quale il giudice delle leggi ha stabilito che l’attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale, integra il presupposto dell’IRAP quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione ed eserciti l’attività con impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto-organizzata oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.

La sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione è oggetto di valutazione, caso per caso, da parte del giudice di merito.

Ribadisce, infine, la Commissione abruzzese, le regole in tema di onere della prova: costituisce onere del contribuente, infatti, in sede di istanza di rimborso dell’imposta non dovuta, fornire la prova dell’assenza dei presupposti impositivi dell’IRAP.

Conclude quindi la Commissione rigettando l’appello e condannando l’Amministrazione Finanziaria al rimborso integrale delle imposte indebitamente versate e compensando le spese del giudizio.

(Commissione tributaria regionale Abruzzo, Sentenza, Sez. X, 08/01/2010, n. 3)


Fonte: IPSOA

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