Ai fini Iva per le intermediazioni tra soggetti passivi non ha importanza dove si trova il bene immobile o viene eseguita la prestazione ma vale lo Stato in cui è stabilito il committente. Questo tipo di intermediazioni seguono la regola generale della territorialità dell’Iva disciplinata dall’art. 7 ter del DPR 633/72. Le nuove regole sulla territorialità hanno diviso le operazioni rese nei confronti dei soggetti passivi d’imposta distinguendole dalle operazioni rese nei confronti dei soggetti non passivi. Nel primo caso assume rilevanza dove risiede il Committente; nel secondo vale il luogo e la natura della transazione.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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