L’indennità di rischio radiologico in misura piena spetta al personale medico e tecnico di radiologia appartenente alle amministrazioni pubbliche e private, in quali termini? Il Ministero del lavoro risponde al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’aumento dell’indennità di rischio radiologico, previsto dall’art. 1, comma 2, della L. n. 460/1988.

La Corte costituzionale (sentenza del 20 luglio 1992 n. 343) ha inteso la disposizione nel senso che l’indennità piena deve riconoscersi “anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia”.

Si vuole, sostiene la Corte Costituzionale, differenziare il personale sottoposto con continuità al rischio da quello esposto in modo discontinuo, a rotazione o temporaneo, rendendo necessario un nuovo accertamento della commissione (art. 58, comma 4, del D.P.R. n. 270/1987).

Pertanto, su un piano generale ed astratto, al personale estraneo alla struttura di radiologia che, per le mansioni in concreto espletate, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni nocive, compete la medesima indennità prevista per il personale di radiologia.

L’unica diversità che residua nei rapporti tra il personale di radiologia ed il personale diverso che è concretamente esposto in maniera continua e permanente al rischio è costituita dunque dal regime probatorio. Mentre per il primo è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, cui l’ordinamento collega una presunzione assoluta circa l’esposizione al rischio, per il secondo è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete (modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione), ad opera della citata commissione.

Pertanto il riconoscimento del diritto all’indennità in misura piena deve “passare” per il settore pubblico, fatta eccezione per il personale tecnico di radiologia, attraverso il filtro degli “organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendali in base alle vigenti disposizioni”, al fine di verificare se il singolo dipendente sia, in via di fatto, esposto in maniera continuativa e permanente al rischio radiologico, non solo sulla base della qualifica, ma dell’effettiva esposizione a rischio da radiazione.

Nel settore privato il riconoscimento all’indennità sussiste per i lavoratori che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto qualificato (paragrafo 5 dell’Allegato III del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.), sono classificati in categoria A e quindi suscettibili di superare, in un anno solare, il valore di 6 mSv di dose efficace.

La demarcazione posta dall’art. 61 del CCNL sanità privata tiene conto della diversa frequenza di esposizione esistente fra personale esposto in categoria “A” e “B” tenuto conto che la durata all’esposizione e le modalità lavorative risultano fattori determinanti per la quantificazione del livello di dose assorbito e quindi del livello di rischio espositivo. Nel settore pubblico tale valutazione deve essere posta dagli organismi individuati a norma dell’art. 5 del contratto collettivo nel rispetto dei principi definiti dalla norma statale.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/04/2010, n. 6)


Fonte: IPSOA

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