Le notifiche degli atti tributari ai contribuenti non residenti in Italia si considerano validamente effettuate con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell'AIRE o a quello della sede legale estera risultante dal Registro delle imprese. La disciplina relativa alla notifiche degli atti tributari è recata negli articoli 58 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, ed è imperniata sulle notificazioni degli atti tributari nel territorio dello Stato ove è prodotto il reddito. In virtù di tale principio, e fino all’integrazione dello stesso operata ad opera del D.L. n. 223/2006, la situazione del contribuente residente all’estero ed iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) era parificata a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel domicilio fiscale.

Ai fini della validità della notifica si imponeva, inoltre, che la stessa avvenisse solamente mediante il deposito della copia dell’atto nella casa comunale o l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso Comune.

In altri termini, non era possibile fare ricorso alle procedure di notifica di cui all’articolo 142 del Codice di procedure civile.

Tuttavia, tale procedura ha cominciato a mostrare i suoi limiti, soprattutto in concomitanza con l’incentivarsi dell’attività di accertamento nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero.

Pertanto, l’esigenza di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti tributari ai loro destinati si è tradotta nell’inserimento della lettera e-bis) nel comma 1 dell’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, che attribuisce al contribuente la facoltà di comunicare al competente ufficio locale l’indirizzo estero dove ricevere la notifica degli atti tributari che lo riguardano. Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi di tale facoltà, la notificazione degli atti tributari viene effettuata con la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato.

Tale intervento normativo ha mantenuto, però, ferma l’inapplicabilità al rito tributario del disposto dell’art. 142 c.p.c..

Con la sentenza n. 366 del 7 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale divieto, in quanto contrario all’esigenza di garantire al destinatario dell’atto da notificare l’effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell’accertamento notificato, e quindi, dell’esercizio del suo diritto di difesa. Infatti, l’adozione delle modalità di notificazione previste in via generale dall’art. 142 c.p.c. garantirebbe al contribuente l’effettiva conoscenza dell’atto a lui destinato, imponendo di conseguenza all’Amministrazione finanziaria l’onere di notificare gli atti in questione presso la residenza estera risultante dall’AIRE.

Al fine di ovviare a tale situazione il legislatore, con il c.d. decreto incentivi (D.L. n. 40 del 2010, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010), ha provveduto ad disporre una modifica alla disciplina in commento.

In particolare, l’art. 2 del predetto decreto, modificando l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ha previsto che, salvo quanto previsto dai commi precedenti dell’articolo citato e in alternativa a quanto stabilito all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti si considera validamente effettuata mediante la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell’AIRE o a quello della sede legale estera risultante dal Registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c..

In assenza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento viene effettuata all’indirizzo estero che è indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo, di tale articolo.

La notificazione ai contribuenti non residenti si considera validamente effettuata ai sensi del comma 4 - ossia alla data di spedizione - qualora i medesimi soggetti non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. Tali nuove disposizioni, precisa ancora l’art. 2 del decreto incentivi, operano simmetricamente ai fini della riscossione.

(D.L. 25/03/2010, n. 40, G.U. 26/03/2010, n. 71)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top