L’articolo 1 del Decreto Legge 40/2010 introduce l’obbligo di comunicare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list; l’omessa o irregolare presentazione di tale nuova comunicazione viene sanzionata con una penalità da 516 a 4.130 Euro. In tale ipotesi, inoltre, ogni irregolarità farà scattare una nuova penalità e non potrà essere applicato il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, che prevede l’irrogazione di una sola sanzione in caso di violazioni plurime.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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