Ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa si deve ancora provvedere alla bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione redatto da imprenditori individuali e società di persone in contabilità semplificata? E' il quesito posto all'Agenzia delle Entrate da un Consiglio nazionale in merito alla corretta applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 342/2000.

Secondo l'istante, l'adempimento non è più compatibile con il quadro normativo delineato dall'articolo 8 della legge 383/2001 che ha sancito la soppressione dell'obbligo della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 3 marzo, ritiene di poter accogliere le argomentazioni del Consiglio nazionale.
La rivalutazione dei beni immobili dell'impresa è stata reiterata dall'articolo 2 della Finanziaria del 2004 con rinvio alle disposizioni della legge 342/2000, il cui articolo 15 stabilisce, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, che "la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta".
Questo in analogia con quanto previsto per la stessa tipologia di contribuenti in regime di contabilità ordinaria che, fino all'entrata in vigore della legge 383/2001, assolvevano al medesimo obbligo annotando la rivalutazione sui libri contabili che dovevano essere bollati e vidimati ai fini fiscali.

Ma proprio la soppressione dell'obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari fa sì che la stessa operazione, da effettuare sul prospetto di rivalutazione previsto per i soggetti in contabilità semplificata, risulti "sovrabbondante" con il vigente sistema normativo.

I tecnici delle Entrate ritengono quindi che anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono riportare i maggiori valori rivalutati dei beni d'impresa in un prospetto privo di bollatura e vidimazione, superando pertanto le considerazioni formulate in precedenti documenti di prassi.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top