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Il Commercialista in Rete ha detto... 14/3/10 14:59

Perde l'agevolazione in quanto secondo il comma 4 della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa prevede che: “… le predette disposizioni (di decadenza dall’agevolazione) non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Si parla dunque di riacquisto, e non anche di donazione.

 
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