E' "1049" il codice tributo per poter versare, tramite il modello F24, le ritenute alla fonte operate sugli importi liquidati a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi, se questi ultimi rivestono la qualifica di sostituti d'imposta. A istituirlo, la risoluzione n. 18/E del 9 marzo.

Il Dl 78/2009, infatti, ha stabilito che in caso di pagamento di somme (assoggettabili a ritenuta alla fonte) mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se sostituti d'imposta, devono effettuare una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

Il provvedimento direttoriale del 3 marzo ha poi delineato in modo specifico quali sono gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore (vedi "Sui pignoramenti presso terzi scatta la ritenuta d'acconto del 20%").

Il codice tributo "1049" deve essere indicato, nel modello F24, all'interno della sezione Erario in corrispondenza delle somme esposte nella colonna "Importi a debito versati". Nei campi "Rateazione/regione/prov/mese rif." e "Anno di riferimento" vanno riportati, rispettivamente, il mese e l'anno ai quali si riferisce la ritenuta.


Fonte: Agenzia Entrate

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