L’assegno di maternità di base concesso dai Comuni viene pagato anche alle cittadine non comunitarie residenti in Italia in possesso della “carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione” quinquennale oppure della “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di una Stato membro”, che presentano la domanda di assegno di maternità entro sei mesi dall’evento. La domanda delle cittadine non comunitarie che siano in attesa del rilascio del “permesso di soggiorno CE” è invece tenuta in sospeso dal Comune di residenza fino all’avvenuto rilascio del permesso.
Circolare n. 35 del 9 marzo 2010


Fonte: INPS

0 commenti:

 
Top