Con l'approvazione del Decreto Incentivi per gli interventi di manutenzione straordinaria non vi sarà più bisogno della denuncia di inizio attività. Ma sarà necessario prima dell'inizio degli interventi informare il Comune, anche telematicamente, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie.Come avviene la liberalizzazione

La liberalizzazione dei lavori in casa avviene modificando l'articolo 6 del testo unico sull'edilizia (Dpr 380/2001) e aggiungendo le manutenzioni straordinarie all’elenco degli interventi edilizi realizzabili senza denuncia inizio attività.

Viene così ampliata la gamma di tipologie di intervento che non hanno bisogno della denuncia di inizio attività né di altri titoli autorizzatori per essere realizzati.

E’ necessario rammentare quali siano gli interventi di manutenzione straordinaria, secondo la definizione che l’art. 3 del DPR 380/2001 ne dà: "sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

Gli interventi liberalizzati

Il decreto legge liberalizza anche altre attività più specifiche, eliminando l'obbligo della presentazione della Dia:
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Rimangono ancora soggette a DIA:
• le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti strutturali degli edifici;
• la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle quote dello stato di fatto;
• il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dall'umidità. I tre paletti In pratica si potranno fare liberamente (senza chieder alcuna autorizzazione) i lavori interni a un appartamento con tre soli paletti : - non spostare i muri portanti; - non aumentare la superficie o la volumetria dell’appartamento o modificare la destinazione d’uso; - non frazionare un’unità immobiliare in più unità.

Comunicazione al Comune

Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche telematicamente, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.



Fonte: IPSOA

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