Con il condono fiscale o con la definizione delle liti fiscali pendenti si poteva chiudere il contenzioso derivante da un avviso di liquidazione di imposta derivante dalla attribuzione della rendita catastale di un immobile; e' sostanzialmente quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la voluminosa sentenza n. 5289/2010 depositata in segreteria il 5 marzo 2010. Come nasce il caso

Nel 1999 una contribuente aveva venduto un appartamento al quale non era stata attribuita la nuova rendita catastale in funzione del cambio di destinazione dello stesso. Al momento della stipula dell’atto, le parti contraenti avevano chiesto l’applicazione del criterio di valutazione automatica, previsto dall’articolo 52, comma 4, del DPR 131/1986, previsto per gli immobili dotati di rendita catastale, che vale anche agli immobili ai quali non è stata ancora attribuita la rendita, a condizione che il contribuente dichiari di volersi avvalere di tale criterio e che all’atto di trasferimento sia stata allegata una specifica istanza per l’attribuzione della rendita catastale.

L’Agenzia delle Entrate a seguito di tale cessione dell’appartamento in sede di verifica aveva recuperato con avviso di liquidazione la differenza delle imposte dovute (registro, Invim, ipotecarie e catastali) previa rettifica dei valori dichiarati in atto, sulla base del nuovo classamento cat. A/10, attribuito dall’Ufficio del Territorio competente. La contribuente contestava alle Entrate la liquidazione della differenza delle imposte rispetto a quanto già pagato sul presupposto della erronea attribuzione della rendita catastale.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente avverso l’atto di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate; la contribuente impugnava la sentenza presso la Commissione Tributaria Regionale che dichiarava estinto il processo per cessata materia del contendere, sul rilievo che la lite non aveva ad oggetto un mero atto di liquidazione dell’imposta, come ritenuto erroneamente dalle Entrate, ma bensì verte sulla attribuzione di valore dell’immobile alienato.

Le Entrate impugnavano la sentenza della CTR denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 16 della legge 289/2002 (chiusura delle liti pendenti fiscali).

L’analisi delle Entrate

I giudici della Corte di Cassazione, dopo una lunga disamina dell’argomento, evidenziano che deve essere affermato il principio di diritto che la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell’attribuzione della rendita ad un immobile, non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato al momento della sua compravendita, di volersi avvalere delle disposizioni relative al cd. criterio automatico, nel caso in cui il ricorso investa anche il provvedimento di classamento, perché conosciuto soltanto con la notifica dell’avviso di liquidazione, ha un duplice oggetto:
a) uno derivante dalla impugnazione dell’atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di “lite pendente”, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 289/2002, definibile quindi in base ad una disposizione di legge;
b) un altro deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale che non ha ad oggetto una specifica pretesa fiscale e non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativa. Secondo i giudici di legittimità la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel dichiarare estinto totalmente il processo, ai sensi dell’articolo 16 della legge 289/2002 (chiusura delle liti fiscali pendenti) anche con riferimento alla controversia tra la contribuente e l’Agenzia del Territorio, che riguarda il classamento dell’immobile; di conseguenza la relativa statuizione deve essere cassata con il rinvio della causa alla CTR, per il giudizio di merito, nonché per le spese di liquidazione delle spese di giudizio.

E’ invece estinto, come affermato dalla CTR, il processo in relazione alla lite tra il contribuente e le Entrate sulla liquidazione delle imposte dovute.

Le conclusioni

La Corte di Cassazione accoglie in parte il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara estinto il processo per la cessata materia del contendere, per effetto dell’articolo 16 della legge 289/2002, anche in relazione alla lite sul classamento dell’immobile compravenduto e rinvia parte della causa alla CTR anche per le spese.

E’ importante la decisione dei giudici di legittimità perché finora la lite derivante da una liquidazione era stata ritenuta non condonabile dal momento che, con un provvedimento di questo tipo, si procede soltanto a quantificare l’obbligazione tributaria; contestualmente i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che una controversia sul mero classamento dell’immobile per sua natura non poteva essere definito attraverso l’istituto del condono rimettendone, quindi, il giudizio al riesame della CTR.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 05/03/2010, n. 5289)


Fonte: IPSOA

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