Legittimo il sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilita' in forza di un contratto di Ieasing: anche in tal caso, infatti, non puo' revocarsi in dubbio la sussistenza del "periculum in mora" derivante dalla disponibilita' del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidare in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione.Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di Ieasing, non v’è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto ‘appartiene” al soggetto al quale è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, “appartenenza" non significa astrattamente proprietà di una “res", ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del leasing).

Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di Ieasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora" derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidare in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione.

La stessa società di Ieasing, per riavere la materiale disponibilità di un veicolo concesso a terzi in virtù di contratto di leasing, dovrebbe dimostrare che il contratto é cessato e che, conseguentemente, é sorto il suo diritto alla restituzione.

Correttamente il Tribunale del riesame ha poi ritenuto, con argomentazioni assolutamente condivisibili, del tutto irrilevante la sospensione della patente di guida ai fini del “periculum in mora”.

Ai rilievi che precedono, pur di carattere decisivo ed assorbente, deve inoltre aggiungersi, “ad abundantiam”, che all’udienza il difensore dell’indagato, nell’illustrare la tesi difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ha precisato che il contratto di Ieasing è stato risolto e l’auto in sequestro è rientrata nella piena disponibilità, formale e sostanziale, della società: orbene, è, dunque, anche cessato qualsiasi interesse dell’indagato alla restituzione dell’auto stessa.

Sarà onere della predetta società — in quanto soggetto “estraneo al reato” - far valere eventualmente le sue ragioni nella sede opportuna.

(Cassazione penale Sentenza 18/03/2010, n. 10688)


Fonte: IPSOA

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