Nell'ambito di una notifica a mezzo del servizio postale, qualora l'ufficio abbia prodotto l'avviso di ricevimento debitamente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia dell'atto di accertamento della relazione di notificazione prevista dall'articolo 3 della legge 890/1982, è una mera irregolarità e non comporta l'inesistenza della stessa notificazione.
Questo il principio di diritto desumibile dalle ordinanze nn. 834, 835 e 838 della sezione tributaria della Corte di cassazione, tutte del 19 gennaio 2010.

La vicenda
Le controversie sono originate dalle notifiche di tre cartelle di pagamento che il contribuente riteneva illegittime in virtù della nullità, derivata da difetto di notifica, dei relativi atti di accertamento.
In particolare, la principale questione di diritto, comune a tutte le impugnazioni, riguardava la possibilità di considerare o meno inesistente la notifica di un atto di accertamento sprovvisto della relazione prevista dall'articolo 3 della legge 890/1982.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, aderendo favorevolmente alla tesi del contribuente, con tre analoghe sentenze, riteneva non notificato, e quindi inesistente, l'avviso di accertamento notificato a mezzo posta.
Ciò in quanto, secondo i giudici del gravame, l'ufficio sarebbe stato colpevole di aver omesso il deposito della relazione di notifica prescritta dalla legge.

La pronuncia della Cassazione
Avverso tali decisioni, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione lamentando il vizio di violazione di legge per avere, le sentenze della Ctr, ritenuto erroneamente inesistente la notifica degli avvisi di accertamento indipendentemente dall'analisi delle attestazioni presenti sui relativi avvisi di ricevimento prodotti dall'ufficio.
Il Supremo collegio, aderendo a quanto affermato dal giudice relatore con diverse ordinanze, ha cassato le sentenze dei giudici di merito, rinviando le cause ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Per la Cassazione, la Ctr non si sarebbe uniformata al principio di diritto secondo cui "qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 3, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non e' previsto nel suo interesse".
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la fase essenziale del procedimento di notifica a mezzo del servizio postale risiede nell'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che per esso sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale l'atto è stato consegnato.

Osservazioni
Con un "trittico" di pronunce (834, 835 e 838 del 19 gennaio 2010), il Supremo collegio si è uniformato all'orientamento pressoché totalitario della giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, sentenze 21345/2007, 21949/2007, 12010/2006 e, a sezioni unite, sentenza 7821/1995) espresso in merito alla questione concernente l'essenzialità o meno della relata di notifica nell'ambito del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale.

Dalle pronunce in esame emerge chiaramente che la relazione di notificazione non rappresenta un requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione.
Secondo le ordinanze, essa svolge la mera funzione di fornire al richiedente della notifica, la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale a cui è stato consegnato l'atto.
Prova che, tra l'altro, in mancanza della relazione, può essere soddisfatta dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento debitamente compilato.

La compilazione della relata quindi, come puntualmente evidenziato dalle sezioni unite di Cassazione con sentenza 7821/1995, rappresenta un adempimento posto a garanzia del solo soggetto notificante, previsto in funzione del suo esclusivo interesse.
Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la notificazione a mezzo posta sia effettuata dallo stesso notificante (è questa l'ipotesi delle notifiche degli atti impositivi emessi dall'Agenzie delle Entrate) e, nel contempo, sia allegato l'avviso di ricevimento, il predetto adempimento risulta sostanzialmente superfluo, in quanto la sua carenza non può inficiare in alcun modo la validità della documentazione e della notificazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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