È in vigore dal 20 febbraio scorso l’atteso decreto legislativo che recepisce le tre direttive UE sull'IVA nei servizi (direttive n. 2008/8/CE, n. 2008/9/CE e n. 2008/117/CE). Il provvedimento - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì - rivoluziona le regole per l’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi. Una delle maggiori novità è rappresentata dalla regola di carattere generale, che opera quando la legge non prevede deroghe per talune prestazioni di servizi: il nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. n. 18/2010 stabilisce che il luogo di tassazione è quello dove è stabilito il committente se questi è un soggetto passivo d’imposta. In tal modo, il legislatore intende perseguire l’obiettivo di fissare come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio. Invece, per i servizi resi a privati, le prestazioni sono tassate nel luogo in cui è stabilito il prestatore del servizio, in modo da semplificare gli adempimenti degli operatori economici.

Infatti, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, poiché l’applicazione del criterio generale porta ad individuare il luogo di tassazione in quello in cui è stabilito il committente, questi dovrà documentare l’operazione in regime di reverse charge. Quando il destinatario della prestazione è un privato, il criterio generale fissa il luogo di tassazione nel Paese del prestatore, il quale potrà quindi porre in essere gli adempimenti agevolmente, applicando cioè l’IVA nazionale. In tal modo, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale o di identificarsi direttamente, per quanto concerne le operazioni attive, scatterà solo per quelle operazioni che, in deroga alla regola generale, si considerano effettuate nel Paese del committente anche quando questi è un privato.

Debitore del tributo

In caso di un'operazione rilevante ai fini IVA in Italia effettuata da un non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IVA gravano sul cessionario/committente nazionale anche se il non residente è identificato in Italia. Pertanto, in tale ipotesi il soggetto non residente non potrà più applicare l'IVA in fattura per le operazioni effettuate e per l'imposta assolta sugli acquisti dovrà procedere ad una richiesta di rimborso.

Questa regola si applica anche agli enti non commerciali in possesso di partita IVA, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia afferente la sfera istituzionale ovvero quella imprenditoriale.

Il nuovo quarto comma dell’art. 17 prevede che le predette disposizioni non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Per le operazioni effettuate in Italia da non residenti nei confronti di privati consumatori o di enti non commerciali privi di partita IVA, il cedente/prestatore non residente è tenuto all’identificazione diretta o alla nomina di un rappresentante fiscale (a meno che, anche in questo caso, l’operazione non sia resa per il tramite di una stabile organizzazione in Italia).

(D.Lgs. 11/02/2010, n. 18, G.U. 19/02/2010, n. 41)


Fonte: IPSOA

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