L'ENPALS ha determinato i valori contributivi per l'anno 2010 per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.Per l’anno 2010 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell’ENPALS, è pari a 43,79 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a euro 460,97 mensili).

Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi nazionali, che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore, la paga oraria è pari ad euro 5,47 (43,79 x 5 : 40).

Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95), rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura dello 0,7%, è pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00. L’aliquota aggiuntiva (art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92) (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 42.364,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 92.147,00.

Per il lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 671,75.

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce indicate dall'ENPALS. L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 135,78 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

Per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 92.147,00 e fino all’importo annuo di euro 671.877,00.

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 42.364,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di euro 92.147,00.

Per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 295,34.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 295,34 e fino all’importo giornaliero di euro 2.153,45.

L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 135,78 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 295,34.

(Circolare ENPALS 25/01/2010, n. 3)


Fonte: IPSOA

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