È ormai alle porte il termine ultimo per chiudere i conti con l'Ici 2009 pagando soltanto un dodicesimo della sanzione ordinaria del 30% applicabile a chi ha mancato l'appuntamento con la scadenza prevista per il saldo (16 dicembre). La possibilità di beneficiare del massimo sconto (2,5% dell'imposta non versata) rimane in pista fino a venerdì 15 gennaio. L'agevolazione riconosciuta dall'istituto del ravvedimento operoso, infatti, consente ritardi non superiori ai 30 giorni e non può essere fruita se l'irregolarità è stata già contestata o se i "ritardatari" sono a conoscenza di attività di controllo o accertamento da parte dell'Amministrazione nei loro confronti.

Per sanare la situazione debitoria, il contribuente deve effettuare contestualmente il versamento dell'imposta o della differenza dovuta (in caso di pagamento parziale), della sanzione ridotta e degli interessi moratori maturati dal giorno previsto dalla norma per il pagamento a quello in cui questo risulta effettivamente effettuato.

Ravvedimento più leggero, quest'anno, grazie al saggio di interesse legale aggiornato al ribasso a partire dal 1° gennaio 2010. Il ritardo, quindi, per quanto riguarda la maggiorazione dovuta agli interessi, costa due punti percentuali in meno a partire dall'inizio del nuovo anno. Di conseguenza, nel calcolo dell'importo totale devono essere considerati distintamente i due periodi a tasso differenziato: 3% dal 16 al 31 dicembre 2009, 1% dal 1° al 15 gennaio 2010.

Un esempio
Questo il calcolo da fare in caso di un saldo Ici di 1.000 euro non effettuato a dicembre 2009 e oggetto di ravvedimento in data 15 gennaio 2010:
(imposta omessa) + (sanzione ridotta a 1/12) + [(interessi dal 16 al 31 dicembre) + (interessi dal 1° al 15 gennaio)]

e quindi:

1.000 + (1.000 x 2,50%) + [(1.000 x 3% : 365 x 16) + (1.000 x 1% : 365 x 15)]

1.000 + 25 + (1,32 + 0,41)

1.000 + 25 + 1,73 = 1.026,73.

Sconto sì, ma leggermente inferiore, anche per coloro che corrono ai ripari versando quanto dovuto oltre i 30 giorni concessi dal ravvedimento "breve", ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Ici relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento "lungo").
In questo caso, la sanzione è ridotta a un decimo di quella ordinaria, pertanto è pari al 3% dell'imposta omessa.

Modalità di pagamento
Per effettuare il pagamento e pareggiare i conti con l'Ici 2009, il contribuente, in alternativa agli specifici bollettini di conto corrente, può utilizzare il modello F24, servendosi del canale telematico oppure recandosi presso gli sportelli bancari, postali o gli agenti della riscossione.
Questi i codici tributo da indicare nella delega di pagamento:
- 3901, per l'abitazione principale
- 3902, per i terreni agricoli
- 3903, per le aree fabbricabili
- 3904, per gli altri fabbricati
- 3906, interessi Ici
- 3907, sanzione Ici.



Fonte: Agenzia Entrate

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