avrei una domanda riguardo alla imposizione dell'IVA nel ambito delle prestazioni intercomunitarie. Sono una libera professionista di cittadinanza e residenza tedesca e vorrei, a partire da quest'anno, effettuare prestazioni del tipo scientifico ad un'associazione scientifica-culturale in Italia. L'Agenzia delle Entrate tedesca mi ha confermato che per questo tipo di lavoro il luogo di prestazione è da considerarsi l'Italia e che, perciò, non sono soggetta ad IVA.
L'associazione italiana, però, mi ha chiesto di compilare la "Richiesta di trattamento convenzionale da parte di soggetti non residenti" della circolare n. 9B/2004 che prevede una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta. Dunque non ho capito se sarei soggetta alla tassazione italiana IVA (o Irpf?).
Dovrei forse aggiungere che in Germania mi avvalgo del regime dei minimi (la cosiddetta "Kleinunternehmerregelung") che per entrate sotto 17.500 €/anno non prevede l'imposizione dell'IVA. L'onorario dell'associazione italiana ammonterebbe a 5.000 €/anno.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 30/1/10 19:45

Le prestazioni effettuate non sono soggette ad IVA.

Nell'ipotesi di soggetti non residenti che effettuano prestazioni di lavoro autonomo in Italia, in generale ai compensi va applicata la ritenuta alla fonte del 30% a titolo d'imposta (non di acconto) prevista dall'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Poiché il soggetto non residente potrebbe vedersi assoggettare a tassazione due volte lo stesso reddito, sia in base alle disposizioni in vigore nel Paese di corresponsione del reddito sia in quello di residenza, tra gli Stati sono state stipulate le cosiddette Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di evitare, appunto, la doppia tassazione dei redditi percepiti.

Va analizzata nel dettaglio la Convenzione contro le doppie imposizioni Germania-Italia che postiamo in un articolo dedicato.

 
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