Per gli operatori economici non residenti in Italia istanze di rimborso Iva non oltre il 30 giugno dell'anno solare successivo al trimestre di riferimento. A confermare la validità di tale scadenza è stato oggi, a Palazzo Madama, il sottosegretario Daniele Molgora rispondendo all'interrogazione della senatrice Thaler Ausserhofer, nella quale si sosteneva che la norma non prevede in maniera espressa la natura perentoria del termine.

La tesi della parlamentare si fondava sulla sentenza n. 718125/2009 della V Sezione della Corte di cassazione, secondo la quale non è "perentorio" il termine per la presentazione dell'istanza e diventa, quindi, applicabile la scadenza dei due anni previsti dall'articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, che entrano in gioco quando mancano "disposizioni specifiche".

Paletti temporali certi da rispettare, invece, per il sottosegretario Molgora e corretta la posizione assunta, in proposito, dall'Agenzia delle Entrate.
Altre sentenze, infatti, contrariamente a quelle nominata nell'interrogazione, evidenziano che il carattere "perentorio" nasce dalla necessità di dar corso, in tempi brevi, alle procedure di rimborso e, contemporaneamente, di accertare e recuperare le somme indebitamente detratte (Corte di cassazione, sezione V, sentenza n. 1013/2005, Corte di cassazione, sezione V, sentenza n. 5559/2005).
Dunque, a giustificare termini più ravvicinati rispetto al biennio concesso con il Dlgs 546, sicuramente principi di efficienza ed efficacia, ma non soltanto, infatti, come chiarisce ancora il rappresentante del Governo, è la direttiva del Consiglio n. 79/1072/CEE a costituire un chiaro quadro normativo di riferimento, il documento, stabilisce, infatti, che la domanda di rimborso Iva da parte dei non residenti "deve essere presentata al servizio competente ... entro i sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile".


Fonte: Agenzia Entrate

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