Intervento sull'istituto sperimentale di tutela del reddito a favore dei lavoratori a progetto (articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008), che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito (aumentato al 20% dall'articolo 7-ter, comma 8, del Dl 5/2009) percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto. È previsto, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4mila euro per questi lavoratori (escludi i titolari di lavoro autonomo), a condizione che operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a 20mila euro e superiore a 5mila euro, abbiano accreditato nell'anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi, risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata.



Fonte: Agenzia Entrate

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