In ordine alla disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 7/2007, Assonime, nella Circolare n. 1 del 13 gennaio 2010, reca alcuni chiarimenti.In ordine alla disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9, comma 8 del D.L. n. 7/2007, Assonime, nella Circolare n. 1 del 13 gennaio 2010, reca alcuni chiarimenti.

A questi si aggiungono anche quelli relativi ai nuovi vincoli comunitari recati dalla direttiva sui servizi nel mercato interno 2006/123/CE.

La disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell’impresa

Dal prossimo 1° aprile 2010 le comunicazioni di avvio dell’impresa devono essere presentate esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.

La ratio dell’introduzione di tale comunicazione è quella di rendere manifesta l’impresa nel momento in cui nasce a tutte le amministrazione nei confronti delle quali siano previsti degli adempimenti, individuando la presentazione della comunicazione unica come il dies a quo valido per tutte le amministrazioni ai fini di questi adempimenti.

Le Amministrazioni Pubbliche destinatarie di tale comunicazione sono:
a)il Registro delle imprese presso le Camere di commercio;
b)l’Agenzia delle entrate;
c)l’INPS;
d)l’INAIL;
e)le Commissioni provinciali per l’artigianato o gli uffici preposti alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane;
f)f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’elenco degli adempimenti che possono essere assolti attraverso la comunicazione unica sono:
a)la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;
b)la domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro delle imprese e nel Rea;
c)la domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
d)la domanda di iscrizione e cessazione d’impresa con dipendenti e la variazione dei dati ai fini INPS.

Fasi del procedimento della comunicazione unica

Assonime illustra, nella Circolare n. 1 del 2010, le fasi in cui si articola il procedimento della comunicazione unica, precisando che l’interessato deve presentare la stessa presso il Registro delle imprese con modalità telematica o mediante supporto informatico, utilizzando il modello approvato con il D.M. del novembre 2007.

Il Registro delle imprese rende disponibile attraverso il sito web due sistemi alternativi di presentazione della stessa:


a)tramite web-browser a disposizione dell’utente che effettua la trasmissione;
b)tramite lo standard web services utilizzabile dalle applicazioni informatiche che automatizzano l’operazione di invio della comunicazione in parola.

Ogni impresa può delegare attraverso una procura speciale, professionisti o altri intermediari a sottoscrivere con firma digitale e a presentare per via telematica la comunicazione unica.

Nello specifico, l’ufficio del Registro delle imprese verifica tra l’altro: (i) le credenziali di accesso al servizio; (ii) la consistenza e la correttezza formale dei file informatici; (iii) la consistenza e la validità delle firme digitali; (iv) la correttezza della PEC.

Nell’ipotesi in cui non sia soddisfatta anche soltanto una delle condizioni appena elencate, la comunicazione unica è considerata irricevibile e il sistema informatico notifica immediatamente l’informazione alla casella di posta elettronica (PEC) dell’impresa e in un’area del sito web riservata all’utente.

Nel caso, invece, di esito positivo, la comunicazione unica viene protocollata nel sistema del Registro delle imprese; a seguito della protocollazione, viene rilasciata una ricevuta valida come titolo per l’avvio dell’attività.

La comunicazione ricevuta dal Registro delle imprese e da questi sottoposta ai controlli previsti dalla disciplina dettata in materia, viene inviata alle amministrazioni competenti.

Con specifico riferimento al rapporto intercorrente con l’Agenzia delle entrate, si precisa che la richiesta del codice fiscale e della partita è soddisfatta in maniera automatica, mentre l’INPS e l’INAIL effettuano le comunicazioni all’interessato e all’ufficio del Registro delle imprese relativamente alle posizioni registrate entro sette giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione della camera di commercio.

L’impresa deve indicare nel modello di comunicazione unica una propria casella di posta elettronica certificata, alla quale inviare tutti i provvedimenti e le comunicazioni relativi al procedimento della comunicazione unica.

All’indirizzo PEC, le amministrazioni interessate, ad esclusione dell’Agenzia delle entrate, inviano gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

Assonime evidenzia, infine, che laddove gli strumenti ed i dispositivi informatici dell’ufficio del Registro delle imprese non funzionino per un periodo superiore a tre ore consecutive, il soggetto richiedente è autorizzato ad inoltrare il modello di comunicazione unica stampata su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato o dal procuratore.

Le disposizioni della direttiva servizi in materia di sportello unico

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno reca una serie di disposizioni volte a rimuovere una serie di ostacoli che possono rallentare lo sviluppo transfrontaliero dell’attività di prestazione di servizi, e nello specifico, essa impone agli Stati membri l’obbligo:
a)di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio;
b)di mettere a disposizione dei prestatori esteri punti di contatto - sportelli unici – mediante i quali svolgere le procedure e le formalità;
c)di rendere disponibile una serie di informazioni utili; d) di consentire l’espletamento delle procedure e delle formalità con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

In particolare, gli Stati membri devono provvedere affinché i prestatori possano espletare attraverso gli sportelli unici tutte le procedure e le formalità necessarie per svolgere l’attività di servizi.


(Circolare Assonime 13/01/2010, n. 1)

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