Nel caso di notificazione del ricorso (o dell'appello) a mezzo del servizio postale, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio non è necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Questo, in breve, il chiarimento fornito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 24517 del 20 novembre, che ha anche ribadito l'interpretazione per cui il documento in questione è elemento che non condiziona l'esistenza della notifica a mezzo posta.

La vicenda di merito e la posizione delle parti nel giudizio di Cassazione
Il cessato ufficio Iva di Napoli notificava a una cooperativa una cartella esattoriale, per il pagamento di imposte e sanzioni sulla base di un precedente accertamento; l'interessato impugnava l'atto con ricorso, che veniva accolto dalla locale Commissione tributaria provinciale.
L'ufficio proponeva appello, che il giudice tributario di seconde cure dichiarava inammissibile sul rilievo che l'ufficio non aveva provato l'avvenuta notifica dell'atto di impugnazione alla controparte, che non si era costituita.

La pronuncia della Ctr veniva impugnata in Cassazione dall'Amministrazione finanziaria che, con unico motivo, deduceva violazione di legge, per falsa applicazione di diverse norme del decreto legislativo 546/1992, lamentando che, erroneamente, il collegio regionale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio per non avere quest'ultimo allegato al gravame, spedito a mezzo del servizio postale, copia dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata. Nello specifico, la parte pubblica riteneva non giuridicamente sostenibile la sanzione di improcedibilità, in quanto l'articolo 22 del decreto sul contenzioso tributario, richiamato dal successivo articolo 53, prevede che l'appellante, per costituirsi nel giudizio tributario, deve depositare nella segreteria della commissione adita - entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità - copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione con raccomandata a mezzo del servizio postale, senza che in tale fase sia richiesto il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata medesima.

La controparte sosteneva invece che non dichiarare l'inammissibilità del gravame nella fattispecie, ove era mancata la costituzione dell'appellato, avrebbe comportato la celebrazione del processo nei confronti di una parte di cui non era provata la legale conoscenza della pendenza del procedimento, con violazione dell'articolo 24 della Costituzione.

La pronuncia della Suprema corte
I giudici di piazza Cavour hanno affermato la fondatezza del ricorso, rilevando come, in effetti, l'articolo 22 del Dlgs 546/1992 non preveda alcuna sanzione di inammissibilità della costituzione in giudizio collegata al mancato deposito nella segreteria della Commissione adita dell'avviso di ricevimento della raccomandata, in caso di spedizione per posta dell'atto di ricorso.
Tale conseguenza è infatti riferita dalla citata norma soltanto alla mancanza della fotocopia della ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale, e ciò è anche logico perché, come spiegato dalla sentenza in commento, l'avviso di ricevimento "può pervenire all'appellante in periodo successivo a quello concessogli per la costituzione in giudizio".
Il controllo del giudice sulla regolare instaurazione del contraddittorio, continua la pronuncia, è richiesto soltanto in un momento successivo, vale a dire o nella fase di controllo presidenziale di cui all'articolo 27 del Dlgs 546/1992 o all'udienza di comparizione, laddove l'appellato non si sia costituito.

All'esito del giudizio di legittimità, la sentenza impugnata è stata dunque cassata, con rinvio del giudizio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania e con la precisazione da parte del Supremo collegio che, dinanzi al nuovo giudice, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellata l'atto di impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'articolo 392 cpc.

Considerazioni
In materia di contenzioso tributario, la notificazione del ricorso e dell'appello può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, mediante "spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento..." (articolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992). In questo caso, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, il successivo articolo 22 prevede al comma 1 che il ricorrente (ma identica regola, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del medesimo decreto, vale per l'appellante in secondo grado) depositi nella segreteria del giudice adito, entro trenta giorni dalla spedizione, la copia dell'atto spedito a mezzo raccomandata postale, con la fotocopia della ricevuta di spedizione.

Come rilevato anche dalla sentenza in commento, in considerazione del fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata può essere restituito anche successivamente alla scadenza del termine utile per la costituzione in giudizio, la mancanza di tale documento non può determinare l'inammissibilità della costituzione medesima; piuttosto, un controllo più accurato dovrà essere svolto in seguito, specificamente nelle ipotesi in cui l'intimato non si sia costituito in giudizio, proprio perché una tale situazione può far legittimamente sorgere il dubbio che la notifica non sia andata a buon fine.
In considerazione di tale esigenza, con circolare 36/2001, è stato chiarito - con riguardo alla costituzione in giudizio dell'appellante principale (ma la medesima regola vale anche per il ricorrente in primo grado) - che, nel caso di notificazione dell'impugnazione a mezzo del servizio postale, laddove controparte non si sia costituita, per assolvere all'onere della prova del perfezionamento della procedura di notifica, qualora non sia stato possibile depositare l'avviso di ricevimento contestualmente alla costituzione in giudizio, occorre provvedervi secondo le modalità di cui all'articolo 32 del Dlgs 546/1992.

La correttezza di tale impostazione trova conferma nell'odierna pronuncia della Cassazione dove, attraverso il richiamo di precedenti sul punto, è stato anche ricordato che l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione del plico contenente l'atto di impugnazione "costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non è elemento strutturale di essa, e la sua mancanza rende la notifica non inesistente, ma nulla" (principio affermato per la prima volta dalla sentenza a sezioni unite 627/2008, secondo cui l'avviso di ricevimento non è elemento costitutivo del procedimento notificatorio, costituendo piuttosto documento di prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica per il destinatario).
Sotto quest'ultimo profilo, si osserva che, secondo la Suprema corte (v. sentenza 2780/2009, in Fiscooggi del 5 marzo 2009 "Notifica raccomandata: extra time per l'avviso di ricevimento"), laddove l'atto di impugnazione tributaria sia notificato a mezzo del servizio postale - tanto per il tramite di ufficiale giudiziario tanto direttamente dalla parte ai sensi dell'articolo 16 del Dlgs 546/1992 - e l'intimato non si sia costituito, il ricorrente/appellante "ha l'onere - a pena d'inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica; ovvero, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini per produrre il suddetto avviso, dimostrando di averlo chiesto, anche sotto forma di duplicato, all'amministrazione postale".


Fonte: Agenzia Entrate

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