Con sentenza della Corte di Cassazione n.24926 del 26 novembre 2009 viene stabilita la decadenza dell’agevolazione fiscale inerente la minore imposta di registro applicata all’acquisto della prima casa qualora il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato non venga stabilita entro il termine stabilito dalla legge e, allo stesso tempo, non rileva la circostanza secondo cui il mancato trasferimento sia o meno attribuibile alla colpa dell’acquirente.
I fatti
La vertenza riguarda il recupero da parte dell'agenzia delle Entrate dell'agevolazione fiscale sull'imposta di registro spettante per l'acquisto della prima casa, sul presupposto del mancato trasferimento della residenza, da parte dei contribuenti, nel Comune di ubicazione dell'immobile oggetto dell'acquisto, entro il termine di decadenza di un anno (termine vigente all'epoca dei fatti).
La Commissione tributaria regionale della Toscana, rigettando l'appello dell'Amministrazione finanziaria, in prima istanza, aveva ritenuto che non dovesse tenersi conto del termine decadenziale, nel caso in cui il trasferimento di residenza sia stato conseguito tardivamente ma, il contribuente, si legge testualmente nella sentenza "…abbia fatto quanto in suo potere per poter materialmente abitare la casa e poi quando possibile abbia preso inconfutabilmente la residenza nella casa acquistata".
Secondo i giudici, seppure la residenza sia stata tardivamente acquisita, la decadenza non si sarebbe compiuta, in quanto i contribuenti hanno documentato di essersi sin da subito attivati a effettuare i lavori e a richiedere le concessioni amministrative per rendere abitabile l'immobile acquistato e, una volta conseguito il permesso di abitabilità, hanno materialmente ottenuto la predetta residenza.
Contro tale decisione, l'agenzia delle Entrate ha successivamente proposto ricorso per cassazione.
La successiva sentenza della Cassazione
Nel dispositivo si legge che il diritto all'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa è condizionato alla circostanza secondo cui, l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha, ovvero stabilisca, la residenza entro un determinato termine dall'acquisto
Il rispetto del predetto termine costituisce un presupposto essenziale al fine del conseguimento del beneficio fiscale.
La pronuncia esprime l'orientamento della oramai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione, ordinanza n. 4321/2009) secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa, il trasferimento della residenza nel termine di legge (ora 18 mesi) è requisito costitutivo del diritto al beneficio e, il suo mancato adempimento, impedisce il realizzarsi dello stesso.
In ogni caso, la circostanza secondo cui il mancato trasferimento non sia imputabile al comportamento colposo del contribuente, non può assumere alcuna rilevanza ai fini del conseguimento dell'agevolazione.

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