L'approvazione dello schema di decreto legislativo che recepisce la 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009, fornisce un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, coerentemente con le previsioni contenute nella strategia di Lisbona.L'approvazione dello schema di decreto legislativo che recepisce la 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009, fornisce un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, coerentemente con le previsioni contenute nella strategia di Lisbona.

L'obiettivo da raggiungere è l'armonizzazione dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività di servizi e l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione nel mercato interno, che impedisce ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico.

"A partire da gennaio – ha spiegato il Ministro Ronchi - tutte le imprese europee che operano nei servizi avranno a che fare con un unico interlocutore. Abbattendo drasticamente il balzello della burocrazia, potranno operare liberamente, a prescindere dal Paese d'origine e da quello dove realizzeranno la loro prestazione''. Il recepimento ha comportato un lavoro complesso di coordinamento con tutte le Amministrazioni interessate, sia statali sia regionali.

Per approntare le modifiche ordinamentali prescritte dalla direttiva è stato infatti necessario procedere preventivamente al censimento e alla valutazione di conformità al diritto comunitario di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia di attività di servizi.

Considerata l'importanza dell'intervento di riforma, le modifiche sono state aperte alla consultazione pubblica e delle parti sociali interessate, anche attraverso un Tavolo tecnico appositamente istituito dal Ministro Ronchi.

Cosa è la direttiva sui servizi

La direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva Servizi) è stata definitivamente adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2006 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 376/36 del 27 dicembre 2006. La direttiva Servizi ha l'obiettivo di agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi in altri Stati membri e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri. Si propone anche di ampliare la scelta offerta ai destinatari dei servizi e migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese utenti di servizi. L'attuazione da parte degli Stati membri deve avvenire entro la fine del 2009.

Quali le principali novità

La direttiva propone quattro obiettivi principali in vista della realizzazione di un mercato interno dei servizi:


•facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE;
•rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;
•promuovere la qualità dei servizi;
•stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.La direttiva stabilisce un quadro giuridico generale favorevole all'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché della libera circolazione dei servizi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato per i servizi.

Semplificazione amministrativa

Importanti novità sono contenute nello schema che recepisce la direttiva Servizi; in particolare in materia di semplificazione amministrativa, lo schema prevede:


1)l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
2)l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
3) l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi . Per facilitare la libertà di stabilimento, la direttiva prevede inoltre:


a)l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi;
b)il divieto di taluni requisiti giuridici che esistono nelle legislazioni di determinati Stati membri e non possono essere giustificati, ad esempio i requisiti di nazionalità;
c)l'obbligo di valutare la compatibilità di un certo numero di altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. La regola per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizio diventa la dichiarazione di inizio attività (DIA) con efficacia immediata: l’attività potrà essere avviata dalla data di presentazione delle domanda all’autorità competente.

Le professioni

Per quanto riguarda i professionisti la disciplina europea garantisce la libera circolazione di avvocati, commercialisti e consulenti “europei” appartenenti a uno Stato dell’Unione Europea; potranno esercitare l’attività in Italia nel giro di due mesi sulla base della qualifica ottenuta. Non si dovrà più attendere il nulla osta ministeriale, ma basterà presentare una domanda all’Ordine, corredata dai documenti ; il procedimento, infatti, prevede che dovrà essere concluso, altrimenti scatterà il silenzio assenso.

Sempre con riferimento alle professioni modifiche rilevanti arriveranno poi sul fronte della pubblicità, delle informazioni da fornire ai clienti e in materia di società multidisciplinari. Novità in riferimento anche ai codici deontologici ; tali codici devono assicurare che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione.

Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

I servizi esclusi dalla direttiva

Le disposizioni della direttiva non si applicano:


a)alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
b)alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
c)ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico;
d)ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia, il sostegno ai bisognosi;
e)ai servizi finanziari inclusi i servizi bancari, ai servizi assicurativi, al servizio pensionistico, alla negoziazione dei titoli, alla gestione dei fondi, ai servizi di pagamento e a quelli di consulenza sugli investimenti;
f)ai servizi di comunicazione e ai servizi di trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario;
g)ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h)ai servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell’esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
i)ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
j)al gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco; k) ai servizi privati di sicurezza; l) ai servizi forniti da notai.


Fonte: IPSOA

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